Cass. civ., sent. I, 13 settembre 2021, n. 24639
La Prima Sezione Civile, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, ha affermato che, in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.
art. 187 D.P.R. del 1 giugno 1989 n. 256
1 – Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona
defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facolta’
a due o piu’ persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito
con quietanza di tutti gli aventi diritto.
2 – Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono
intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall’
Amministrazione sopra nuovi libretti. Agli effetti della
determinazione di tali quote, si applica, per il rimborso del credito
di libretti intestati a due o piu’ persone, una delle quali sia
deceduta, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 156.
3 – I nuovi libretti vengono consegnati agli intestatari oppure ai
loro rappresentanti, previa apposizione del vincolo di cui
all’articolo 181, nel caso che gli intestatari stessi siano
legalmente incapaci o siano stati dichiarati assenti.
art. 178 D.P.R. del 29 marzo 1973 n. 156
I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione. Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita’ indicate dal regolamento. A semplice richiesta dell’esibitore, l’Amministrazione effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da convertire. Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito l’intero montante dei titoli esibiti, salvo l’eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata dall’operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata dall’esibitore in modo da consentire l’emissione di un buono del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei titoli esibiti.
art. 203 D.P.R. del 1 giugno 1989 n. 256
Il compratore decade ( 2964 ) dal diritto alla garanzia ( 1490 ), se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti ( 2965 ) o dalla legge ( 1497, 1511, 1512, 1522 ).
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna ( 2941, n. 8); ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia ( 14424, 14492 ), purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna ( 1497, 1522 ).
art. 182 D.P.R. del 29 marzo 1973 n. 156
In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei libretti postali di risparmio.